(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 5
                        del 3 febbraio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e procedure applicative
 
   1.  Al  fine di agevolare il rinnovamento degli impianti esistenti
in zone di produzione di vini  a  D.O.C.  e/o  D.O.C.G.  dell'Umbria,
anche  in  attuazione  del  Piano  regionale  vitivinicolo, la Giunta
regionale puo'  autorizzare,  in  dette  zone,  l'impianto  di  nuovi
vigneti,  con  gli  uvaggi  consentiti dai rispettivi disciplinari di
produzione, a condizione che, entro tre annate agrarie dalla data  di
autorizzazione,  venga  estirpata  una  superficie  vitata  aziendale
equivalente a quella oggetto di nuovo impianto.
   2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa in favore  delle
aziende che richiedono il reimpianto di una superficie pari ad almeno
il 10% (dieci per cento) dei propri vigneti esistenti.
   3.  L'autorizzazione  ad  effettuare  i nuovi impianti e' concessa
sulla  base  di  documentata  domanda,  dell'esito   dell'istruttoria
tecnico-amministrativa  e previa sottoscrizione, da parte della ditta
richiedente, di atto unilaterale di impegno, con il quale la medesima
si obbliga, per  se'  e  per  i  propri  aventi  causa,  ad  eseguire
l'estirpazione  dei  vigneti  oggetto  di sostituzione nel termine ed
alle condizioni di cui al comma 1.
   4. Nell'atto  unilaterale  di  impegno  deve  risultare  anche  la
conoscenza  delle  sanzioni previste per il mancato adempimento delle
obbligazioni assunte, come stabilito all'articolo 2.